LEGGE REGIONALE N. 2 DEL
22-02-2000
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Indice:
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IL CONSIGLIO
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ARTICOLO 3
(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali) 1. Al fine di incentivare l’incremento demografico nel proprio territorio, l’Amministrazione regionale finanzia la concessione, ai nuclei familiari ove almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da almeno dodici mesi, con reddito non inferiore all’importo della pensione minima INPS e non superiore a lire 90 milioni, dei seguenti benefici: a) un assegno “una tantum” dell’importo di lire 6 milioni per ciascun figlio successivo al primo; b) un assegno mensile, per dodici mensilita’, per ciascun figlio successivo al secondo; c) per i parti gemellari o plurigemellari, un assegno “una tantum” dell’importo di lire 10 milioni, per ogni nato. 2. I benefici di cui al comma 1 spettano per i parti avvenuti dall’1 gennaio 2000. La fruizione dell’assegno mensile decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data di raggiungimento del terzo anno d’eta’. 3. Gli assegni sono erogati dai Comuni, cui l’Amministrazione regionale provvede a rimborsare integralmente gli oneri sostenuti, in base ai dati forniti dai Comuni medesimi. 4. In caso di insufficienza della disponibilita’ annuale di bilancio, l’Amministrazione regionale provvede ai necessari conguagli a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l’anno successivo. 5. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono fissati la misura dell’assegno mensile e i criteri da applicare per determinare la composizione del nucleo familiare e il reddito del medesimo che danno titolo alla fruizione dei benefici, nonche’ le modalita’ di attribuzione dei fondi regionali ai Comuni. 6. Per le finalita’ previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unita’ previsionale di base 14.2.41.1.939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4960 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria. 7. Il titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, e’ sostituito dal seguente: <<TITOLO IV DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA MATERNITA’ Art. 14 1. Alle donne residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia da almeno dodici mesi alla data della nascita dei figli, che non beneficino del trattamento previdenziale di indennita’ di maternita’ di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, 11 dicembre 1990, n. 379, e loro successive modifiche e integrazioni, e’ concesso, per i figli nati a partire dall’1 gennaio 2000, un assegno per maternita’ di lire 3 milioni. 2. L’assegno spetta qualora il nucleo familiare della richiedente abbia avuto, nell’anno precedente a quello della nascita del figlio, un reddito non inferiore all’importo della pensione minima INPS e non superiore a lire 50 milioni. 3. L’assegno e’ cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternita’, salvo diverse disposizioni previste da leggi nazionali o regionali. 4. Lo stesso assegno spetta in caso di adozione o affidamento di bambini di eta’ non superiore a dieci anni. 5. L’assegno e’ erogato dal Comune di residenza a cui le interessate devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di nascita o di adozione del bambino. 6. L’Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni, entro tre mesi dall’invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate. 7. Il Comune puo’ integrare l’assegno con fondi propri.>>. 8. Per le finalita’ previste dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 6 dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 7, e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 19.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.600 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unita’ previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 8464 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, artigianato e cooperazione - Servizio del lavoro e della previdenza sociale. 9. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad assegnare all’INPS l’importo di lire 1.000 milioni per completare il pagamento dell’indennita’ di maternita’, per i figli nati o adottati nel corso del 1999, alle donne non occupate in possesso dei requisiti previsti dalle norme del titolo IV della legge regionale 49/1993, come vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, artigianato e cooperazione - Servizio del lavoro e della previdenza sociale. 10. Per le finalita’ previste dal comma 9 e’ autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 8469 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 11. Al fine di favorire una piu’ ampia utilizzazione delle opportunita’ di partecipazione degli organismi sia pubblici che privati, operanti nel settore dell’infanzia, agli interventi promossi dall’Amministrazione regionale per potenziare l’attuale rete degli asili nido comunali pubblici in presenza di liste d’attesa, all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 49/1993, sono abrogate le parole <<senza finalita’ di lucro>>. 12. Ai fini del processo di riordino del servizio sanitario regionale in conformita’ alla programmazione regionale attuativa delle leggi regionali 15 giugno 1993, n. 41, 30 agosto 1994, n. 12, 27 febbraio 1995, n. 13, 25 settembre 1996, n. 41, 19 dicembre 1996, n. 49 e 19 maggio 1998, n. 10, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti straordinari di parte corrente. 13. La concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 12 avvengono con le medesime modalita’ previste dalla vigente legislazione regionale per le risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria. 14. Per le finalita’ previste dal comma 12 e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 90.000 milioni per l’anno 2000, di lire 67.500 milioni per l’anno 2001 e di lire 45.000 milioni per l’anno 2002, a carico dell’unita’ previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4353 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. 15. A decorrere dall’anno 2000 le spese per gli interventi di cui all’articolo 79, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed all’articolo 16 , comma 1, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, nonche’ le spese per le competenze spettanti al Coordinatore dei servizi sociali per la quota parte riferita ad attivita’ diverse da quelle svolte in relazione ai servizi delegati dagli Enti locali, sono a carico delle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. 16. Nell’ambito delle risorse di cui al comma 15, le Aziende sanitarie regionali provvedono al finanziamento dell’attivita’ dei consultori familiari privati convenzionati in conformita’ alle direttive impartite dall’Amministrazione regionale. 17. Per le finalita’ previste dall’articolo 50 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unita’ previsionale di base 13.1.41.1.392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4730 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria. 18. A valere sulle risorse finanziarie destinate alle Aziende sanitarie regionali per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 12/1995 e’ riservata la somma di lire 50 milioni annui, per il triennio 2000-2002, a favore della Croce di S. Giovanni - SOGIT - Sezione di Trieste, quale contributo straordinario per le attivita’ svolte dalla medesima. Il predetto contributo straordinario e’ aggiuntivo rispetto ai contributi ordinari trasferiti dalle Aziende per i servizi sanitari all’Associazione per effetto delle convenzioni stipulate fra gli enti predetti. 19. In relazione al disposto di cui al comma 15, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con il medesimo ed in particolare: a) i commi da 3 a 7 dell’articolo 79 della legge regionale 5/1994; b) il comma 3 ter dell’articolo 17 della legge regionale 12/1994, come aggiunto dall’articolo 57, comma 1, della legge regionale 49/1996; c) i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 16 della legge regionale 12/1995; d) i commi 3 e 4 dell’articolo 35 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9. 20. All’articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 4 e’ sostituito dal seguente: <<4. In relazione a quanto disposto dal comma 1, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi sanitari appositi finanziamenti a copertura degli oneri dalle medesime sostenuti.>>; b) il comma 6 e’ sostituito dal seguente: <<6. La concessione e l’erogazione dei finanziamenti previsti dal comma 4 avvengono sulla base della spesa sostenuta nell’anno precedente rendicontata con le modalita’ previste dall’articolo 7 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.>>. 21. L’Amministrazione regionale, allo scopo di perseguire gli obiettivi afferenti alla promozione della crescita del ragazzo e alla prevenzione del disagio e disadattamento giovanile, sostiene le iniziative poste in essere dagli Enti locali e dalle comunita’ parrocchiali da soggetti pubblici e privati per il recupero, la sistemazione e l’adeguamento dei ricreatori, degli oratori e di centri di aggregazione giovanile alle esigenze dei giovani nonche’ per l’acquisto e il recupero di edifici da adibire a tali scopi. 22. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 21 sono presentate alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria corredate del progetto di massima dell’intervento e del preventivo di spesa. I contributi predetti possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un’unica soluzione. I decreti di concessione dei contributi ne stabiliscono i termini e le modalita’ di rendicontazione in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23. 23. L’Amministrazione regionale, riconoscendo la funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori, e’ autorizzata a stipulare con le Diocesi che hanno giurisdizione sul territorio regionale apposita convenzione allo scopo di assicurare l’acquisizione di informazioni sulle attivita’ da loro svolte, coinvolgere le stesse nell’ambito della realizzazione delle iniziative pubbliche di sostegno all’infanzia e all’adolescenza, a partire dalla creazione di un Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza. 24. Per le finalita’ previste dal comma 21 e’ autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di base 19.1.41.2.908 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4731 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 25. L’Amministrazione regionale, al fine di individuare, prevenire, contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze, e’ autorizzata a concedere finanziamenti straordinari alle Aziende per i servizi sanitari della regione per progetti finalizzati che prevedano la stipula di convenzioni con soggetti professionalmente preparati, organizzati in forme di volontariato e non, oggi meglio identificati come “operatori di strada”. 26. Le Aziende per i servizi sanitari che intendano avvalersi di detti finanziamenti devono presentare entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, il progetto che intendono attuare e un preventivo di massima della spesa. I finanziamenti di cui al comma 25 possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un’unica soluzione. I decreti di concessione del finanziamento ne stabiliscono i termini e le modalita’ di rendicontazione in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 23/1997. 27. Per le finalita’ previste dal comma 25 e’ autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di base 19.1.41.1.929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 con riferimento al capitolo 4732 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 28. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale provvede alla revisione della vigente legislazione in materia di assistenza ai soggetti anziani non autosufficienti, ai fini di ampliare la rete delle strutture di accoglienza e di garantire l’uniformita’ di trattamento assistenziale ed economico su tutto il territorio regionale ai predetti soggetti. 29. Per le finalita’ previste dall’articolo 13, comma 4, della legge regionale 10/1997, come modificato dal comma 20, lettera a), e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 96.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 32.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unita’ previsionale di base 12.1.41.1.285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4499 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria. 30. Al fine di consentire la definizione dei rapporti economici fra le Aziende ospedaliere regionali e le Universita’ ubicate nel territorio regionale relativamente all’attivita’ assistenziale prestata, nel periodo dall’1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, dal personale medico universitario nell’ambito del servizio sanitario regionale, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle predette Aziende un finanziamento straordinario di lire 2.800 milioni. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria. 31. Per le finalita’ previste dal comma 30 e’ autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4365 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 32. Nell’ambito delle finalita’ previste dall’articolo 50, comma 1, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Istituto Caccia - Burlo Garofalo di Trieste contributi pluriennali per la durata di dieci anni a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi all’ammortamento del mutuo che l’Istituto stipula per la realizzazione del secondo lotto del piano di recupero urbano “Via Flavia”. 33. La Giunta regionale determina in via preventiva, su proposta dell’Assessore alle finanze, le condizioni relative al mutuo di cui al comma 32. 34. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 32 e’ presentata alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata della deliberazione dell’Ente di assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’Istituto mutuante. 35. Per le finalita’ previste dal comma 32 e’ autorizzato a decorrere dall’anno 2001 il limite d’impegno decennale di lire 200 milioni annui, con l’onere di lire 400 milioni, corrispondente alle annualita’ autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 4879 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L’onere relativo alle annualita’ dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. 36. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Universita’ degli studi di Udine un contributo straordinario, per un importo massimo di lire 150 milioni, e comunque non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta, a titolo di concorso nelle spese relative all’organizzazione della riunione tecnico-scientifica del Nord Italian Transplant - NITp - in materia di trapianti d’organo, da tenersi nell’anno 2000. 37. La concessione del contributo e’ disposta previa istanza da presentare alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, corredata del programma dell’iniziativa e del preventivo della spesa complessiva prevista, dal quale risultino le modalita’ del suo finanziamento. All’erogazione si provvede previa acquisizione della dichiarazione di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23/1997, corredata della documentazione dimostrativa dell’intera spesa sostenuta e del suo finanziamento. 38. Per le finalita’ previste dal comma 36 e’ autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4520 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 39. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie un contributo “una tantum” per l’adeguamento della sede di Campoformido, previa acquisizione della proprieta’ dalla Provincia di Udine, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 40. Il contributo di cui al comma 39 e’ concesso previa presentazione della domanda alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, corredata della documentazione comprovante l’acquisizione della proprieta’ dell’immobile. L’erogazione e’ disposta sulla base della presentazione del progetto esecutivo, approvato secondo la normativa regionale vigente. 41. Per le finalita’ previste dal comma 39 e’ autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di base 12.2.41.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4674 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 42. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Centro solidarieta’ giovani di Udine e all’Opera Villaggio del fanciullo di Trieste un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore agli anni dieci, al fine di consentire l’adeguamento delle proprie strutture ovvero di quelle in loro possesso per un periodo non inferiore a dieci anni alle normative vigenti in materia di antincendio, di antinfortunistica, di adeguamento impiantistico e di superamento delle barriere architettoniche nonche’ di adattamento funzionale per lo svolgimento degli scopi statutari. 43. Le richieste per la concessione dei contributi di cui al comma 42 sono presentate alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi degli interventi finanziabili. 44. La concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 42 sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Sugli immobili per l’adeguamento dei quali sono concessi i contributi di cui al comma 42 e’ costituito vincolo decennale di destinazione d’uso. 45. Per le finalita’ previste dal comma 42 e’ autorizzato a decorrere dall’anno 2001 il limite d’impegno decennale di lire 600 milioni annui, con l’onere di lire 1.200 milioni corrispondente alle annualita’ autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 4877 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L’onere relativo alle annualita’ autorizzate dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. 46. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione EMET un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non superiore ad anni dieci, al fine di consentire il recupero e l’adeguamento funzionale degli immobili di proprieta’ siti a Torreano di Martignacco da destinare a comunita’ alloggio. 47. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 46 e’ presentata alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi degli interventi finanziabili. 48. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 46 sono disposte con l’osservanza delle procedure di cui alla legge regionale 46/1986 e successive modifiche ed integrazioni. Sugli immobili per la ristrutturazione e l’adeguamento dei quali e’ concesso il contributo di cui al comma 46, e’ costituito vincolo decennale di destinazione d’uso. 49. Per le finalita’ di cui al comma 46 e’ autorizzato, a decorrere dall’anno 2001, il limite di impegno decennale di lire 40 milioni, con l’onere di lire 80 milioni corrispondente alle annualita’ autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 4880 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualita’ autorizzate dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. 50. L’Amministrazione regionale finanzia la concessione alle famiglie di soggetti cerebrolesi, che seguono il metodo terapeutico G. Doman, di un contributo annuo dell’importo massimo di lire 25 milioni. 51. Il contributo di cui al comma 50 e’ erogato in un’unica soluzione dai Comuni di residenza delle famiglie interessate, su istanza delle stesse, corredata della documentazione attestante la diagnosi, l’utilita’ del metodo terapeutico citato, nonche’ le spese sostenute a decorrere dall’1 gennaio 2000. 52. Gli oneri conseguenti al disposto del comma 51 sono interamente rimborsati ai Comuni dall’Amministrazione regionale sulla base di apposita dichiarazione attestante le spese sostenute. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria. 53. Per le finalita’ previste dal combinato disposto di cui ai commi 50 e 52 e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unita’ previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4810 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 54. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Fondazione Casa di riposo di Cordenons un contributo annuo costante di lire 14.900.000 per la durata di venti anni per la realizzazione di interventi finalizzati alla delimitazione dell’area di pertinenza al fine di aumentare e garantire i requisiti di sicurezza della struttura. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria. 55. Per le finalita’ previste dal comma 54 e’ autorizzato a decorrere dall’anno 2000 il limite di impegno ventennale di lire 14.900.000 annui, con l’onere di lire 44.700.000 relativo alle annualita’ autorizzate dal 2000 al 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4878 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualita’ dal 2003 al 2019 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati. 56. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle associazioni senza scopo di lucro, convenzionate con le Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento delle attivita’ previste dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, contributi in conto capitale per l’acquisto della sede, nella misura del 50 per cento della spesa. 57. Per le finalita’ previste dal comma 56 e’ autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4672 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 58. L’articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, e’ sostituito dal seguente: <<Art. 10 (Misura dell’indennita’ di residenza) 1. L’indennita’ di residenza, prevista dalle leggi 8 marzo 1968, n. 221, e 5 marzo 1973, n. 40, per le farmacie rurali ubicate in localita’ con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, rientranti in zone classificate montane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, o in zone classificate depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e’ fissata nelle seguenti misure: a) lire 25 milioni annue per popolazione fino a 1.000 abitanti; b) lire 20 milioni annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti; c) lire 15 milioni annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti; d) lire 10 milioni annue per popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti. 2. Per le farmacie rurali, ubicate in localita’ con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, non rientranti in zone montane o depresse, l’indennita’ di residenza e’ ridotta del 20 per cento rispetto alle misure indicate nel comma 1. 3. Qualora il volume d'affari, ai fini IVA, relativo all’anno precedente a quello di riferimento, superi l’importo di lire 300 milioni, l’indennita’ di cui ai commi 1 e 2 e’ determinata operando le seguenti riduzioni percentuali per scaglioni: a) da lire 300.000.001 fino a lire 400.000.000, 30 per cento; b) da lire 400.000.001 fino a lire 500.000.000, 40 per cento; c) da lire 500.000.001 fino a lire 600.000.000, 50 per cento. 4. Non spetta alcuna indennita’ quando il suddetto volume d'affari superi l’importo di lire 600 milioni. 5. La misura dell’indennita’ di residenza e’ rideterminata ogni anno sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall’ISTAT. 6. Qualora la conduzione delle farmacie abbia fatto capo agli aventi diritto solo per parte dell’anno considerato, la rispettiva indennita’ viene proporzionalmente ridotta e commisurata in dodicesimi dell’ammontare annuo spettante non tenendo conto delle frazioni di mese inferiori a sedici giorni. 7. L’indennita’ di residenza e’ erogata dalle Aziende per i servizi sanitari entro e non oltre il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.>>. 59. Le disposizioni di cui al comma 58 hanno effetto a decorrere dall’1 gennaio 2000. 60. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Ospizio marino di Grado un contributo “una tantum” per l’adeguamento e la ristrutturazione della sede storica dell’Istituto. 61. Il contributo di cui al comma 60 e’ concesso previa presentazione della domanda alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata della documentazione connessa ai lavori di ristrutturazione della sede. L’erogazione e’ disposta sulla base della presentazione del progetto esecutivo, approvato secondo la normativa regionale vigente. 62. Per le finalita’ previste dal comma 60 e’ autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4881 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 63. Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita’ previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
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