LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 22-02-2000
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 2
del 25 febbraio 2000
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

 

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 18 del 2000 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 23 del 2001 Articolo 6

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 3

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 18 del 2000 Articolo 3

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 4 del 2001 Articolo 4

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 3 del 2002 Articolo 5

 

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa 
sanitaria e delle politiche sociali)
1.                 Al fine di incentivare l’incremento demografico nel proprio 
territorio, l’Amministrazione regionale finanzia la concessione, ai 
nuclei familiari ove almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano 
residente da almeno dodici mesi, con reddito non inferiore all’importo 
della pensione minima INPS e non superiore a lire 90 milioni, dei 
seguenti benefici:
a)                 un assegno “una tantum” dell’importo di lire 6 milioni per 
ciascun figlio successivo al primo;
b)                 un assegno mensile, per dodici mensilita’, per ciascun figlio 
successivo al secondo;
c)                 per i parti gemellari o plurigemellari, un assegno “una tantum” 
dell’importo di lire 10 milioni, per ogni nato.
2.                 I benefici di cui al comma 1 spettano per i parti avvenuti dall’1 
gennaio 2000. La fruizione dell’assegno mensile decorre dal mese 
successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data 
di raggiungimento del terzo anno d’eta’.
3.                 Gli assegni sono erogati dai Comuni, cui l’Amministrazione 
regionale provvede a rimborsare integralmente gli oneri sostenuti, in 
base ai dati forniti dai Comuni medesimi.
4.                 In caso di insufficienza della disponibilita’ annuale di 
bilancio, l’Amministrazione regionale provvede ai necessari conguagli 
a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l’anno successivo.
5.                 Con apposito provvedimento della Giunta regionale, da adottare 
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, 
sono fissati la misura dell’assegno mensile e i criteri da applicare 
per determinare la composizione del nucleo familiare e il reddito del 
medesimo che danno titolo alla fruizione dei benefici, nonche’ le 
modalita’ di attribuzione dei fondi regionali ai Comuni.
6.                 Per le finalita’ previste dal combinato disposto di cui ai commi 
1 e 3 e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 40.500 milioni, 
suddivisa in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni 
dal 2000 al 2002, a carico dell’unita’ previsionale di base 
14.2.41.1.939 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con 
riferimento al capitolo 4960 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono 
demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle 
sociali ad alta integrazione sanitaria.
7.                 Il titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, e’ 
sostituito dal seguente:
<<TITOLO IV
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA MATERNITA’
Art. 14
1.                 Alle donne residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia da 
almeno dodici mesi alla data della nascita dei figli, che non 
beneficino del trattamento previdenziale di indennita’ di maternita’ 
di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, 
11 dicembre 1990, n. 379, e loro successive modifiche e integrazioni, 
e’ concesso, per i figli nati a partire dall’1 gennaio 2000, un 
assegno per maternita’ di lire 3 milioni.
2.                 L’assegno spetta qualora il nucleo familiare della richiedente 
abbia avuto, nell’anno precedente a quello della nascita del figlio, 
un reddito non inferiore all’importo della pensione minima INPS e non 
superiore a lire 50 milioni.
3.                 L’assegno e’ cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il 
sostegno della maternita’, salvo diverse disposizioni previste da 
leggi nazionali o regionali.
4.                 Lo stesso assegno spetta in caso di adozione o affidamento di 
bambini di eta’ non superiore a dieci anni.
5.                 L’assegno e’ erogato dal Comune di residenza a cui le interessate 
devono presentare domanda entro sei mesi dalla data di nascita o di 
adozione del bambino.
6.                 L’Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni, entro tre mesi 
dall’invio della documentata richiesta di rimborso, le somme 
anticipatamente erogate.
7.                 Il Comune puo’ integrare l’assegno con fondi propri.>>.
8.                 Per le finalita’ previste dal combinato disposto di cui ai commi 
1 e 6 dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito 
dal comma 7, e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 19.800 
milioni, suddivisa in ragione di lire 6.600 milioni per ciascuno degli 
anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unita’ previsionale di base 
14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con 
riferimento al capitolo 8464 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono 
demandati alla Direzione regionale del lavoro e previdenza, 
artigianato e cooperazione - Servizio del lavoro e della previdenza 
sociale.
9.                 L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad assegnare all’INPS 
l’importo di lire 1.000 milioni per completare il pagamento 
dell’indennita’ di maternita’, per i figli nati o adottati nel corso 
del 1999, alle donne non occupate in possesso dei requisiti previsti 
dalle norme del titolo IV della legge regionale 49/1993, come vigenti 
prima dell’entrata in vigore della presente legge. Gli adempimenti 
connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione 
regionale del lavoro e previdenza, artigianato e cooperazione - 
Servizio del lavoro e della previdenza sociale.
10.               Per le finalita’ previste dal comma 9 e’ autorizzata la spesa di 
lire 1.000 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 
2000, con riferimento al capitolo 8469 del Documento tecnico allegato 
ai bilanci medesimi.
11.               Al fine di favorire una piu’ ampia utilizzazione delle 
opportunita’ di partecipazione degli organismi sia pubblici che 
privati, operanti nel settore dell’infanzia, agli interventi promossi 
dall’Amministrazione regionale per potenziare l’attuale rete degli 
asili nido comunali pubblici in presenza di liste d’attesa, 
all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge regionale 49/1993, 
sono abrogate le parole <<senza finalita’ di lucro>>.
12.               Ai fini del processo di riordino del servizio sanitario regionale 
in conformita’ alla programmazione regionale attuativa delle leggi 
regionali 15 giugno 1993, n. 41, 30 agosto 1994, n. 12, 27 febbraio 
1995, n. 13, 25 settembre 1996, n. 41, 19 dicembre 1996, n. 49 e 19 
maggio 1998, n. 10, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a 
concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti straordinari 
di parte corrente.
13.               La concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei 
finanziamenti previsti dal comma 12 avvengono con le medesime 
modalita’ previste dalla vigente legislazione regionale per le risorse 
destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte 
corrente. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono 
demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali - Servizio della finanza sanitaria.
14.               Per le finalita’ previste dal comma 12 e’ autorizzata la spesa 
complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 
90.000 milioni per l’anno 2000, di lire 67.500 milioni per l’anno 2001 
e di lire 45.000 milioni per l’anno 2002, a carico dell’unita’ 
previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio 
per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 4353 del Documento 
tecnico allegato ai bilanci predetti.
15.               A decorrere dall’anno 2000 le spese per gli interventi di cui 
all’articolo 79, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 
5, ed all’articolo 16 , comma 1, della legge regionale 20 febbraio 
1995, n. 12, nonche’ le spese per le competenze spettanti al 
Coordinatore dei servizi sociali per la quota parte riferita ad 
attivita’ diverse da quelle svolte in relazione ai servizi delegati 
dagli Enti locali, sono a carico delle risorse destinate al 
finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.
16.               Nell’ambito delle risorse di cui al comma 15, le Aziende 
sanitarie regionali provvedono al finanziamento dell’attivita’ dei 
consultori familiari privati convenzionati in conformita’ alle 
direttive impartite dall’Amministrazione regionale.
17.               Per le finalita’ previste dall’articolo 50 della legge regionale 
20 aprile 1999, n. 9, e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 600 
milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli 
anni dal 2000 al 2002, a carico dell’unita’ previsionale di base 
13.1.41.1.392 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con 
riferimento al capitolo 4730 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
predetti. Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono 
demandati alla Direzione regionale della sanita’ - Servizio per le 
attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta 
integrazione sanitaria.
18.               A valere sulle risorse finanziarie destinate alle Aziende 
sanitarie regionali per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 
1, della legge regionale 12/1995 e’ riservata la somma di lire 50 
milioni annui, per il triennio 2000-2002, a favore della Croce di S. 
Giovanni - SOGIT - Sezione di Trieste, quale contributo straordinario 
per le attivita’ svolte dalla medesima. Il predetto contributo 
straordinario e’ aggiuntivo rispetto ai contributi ordinari trasferiti 
dalle Aziende per i servizi sanitari all’Associazione per effetto 
delle convenzioni stipulate fra gli enti predetti.
19.               In relazione al disposto di cui al comma 15, sono abrogate le 
disposizioni legislative incompatibili con il medesimo ed in 
particolare:
a)                 i commi da 3 a 7 dell’articolo 79 della legge regionale 5/1994;
b)                 il comma 3 ter dell’articolo 17 della legge regionale 12/1994, 
come aggiunto dall’articolo 57, comma 1, della legge regionale 
49/1996;
c)                 i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 16 della legge regionale 12/1995;
d)                 i commi 3 e 4 dell’articolo 35 della legge regionale 6 febbraio 
1996, n. 9.
20.               All’articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, sono 
apportate le seguenti modifiche:
a)                 il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
<<4.             In relazione a quanto disposto dal comma 1, l’Amministrazione 
regionale e’ autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi 
sanitari appositi finanziamenti a copertura degli oneri dalle medesime 
sostenuti.>>;
b)                 il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
<<6.             La concessione e l’erogazione dei finanziamenti previsti dal 
comma 4 avvengono sulla base della spesa sostenuta nell’anno 
precedente rendicontata con le modalita’ previste dall’articolo 7 
della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.>>.
21.               L’Amministrazione regionale, allo scopo di perseguire gli 
obiettivi afferenti alla promozione della crescita del ragazzo e alla 
prevenzione del disagio e disadattamento giovanile, sostiene le 
iniziative poste in essere dagli Enti locali e dalle comunita’ 
parrocchiali da soggetti pubblici e privati per il recupero, la 
sistemazione e l’adeguamento dei ricreatori, degli oratori e di centri 
di aggregazione giovanile alle esigenze dei giovani nonche’ per 
l’acquisto e il recupero di edifici da adibire a tali scopi.
22.               Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 21 
sono presentate alla Direzione regionale della sanita’ e delle 
politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e 
per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria corredate del 
progetto di massima dell’intervento e del preventivo di spesa. I 
contributi predetti possono essere concessi ed erogati in via 
anticipata ed in un’unica soluzione. I decreti di concessione dei 
contributi ne stabiliscono i termini e le modalita’ di rendicontazione 
in conformita’ alle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 4 e 5 
della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.
23.               L’Amministrazione regionale, riconoscendo la funzione sociale ed 
educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori, e’ autorizzata 
a stipulare con le Diocesi che hanno giurisdizione sul territorio 
regionale apposita convenzione allo scopo di assicurare l’acquisizione 
di informazioni sulle attivita’ da loro svolte, coinvolgere le stesse 
nell’ambito della realizzazione delle iniziative pubbliche di sostegno 
all’infanzia e all’adolescenza, a partire dalla creazione di un 
Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza.
24.               Per le finalita’ previste dal comma 21 e’ autorizzata la spesa di 
lire 3.500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 19.1.41.2.908 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 
2000, con riferimento al capitolo 4731 del Documento tecnico allegato 
ai bilanci medesimi.
25.               L’Amministrazione regionale, al fine di individuare, prevenire, 
contrastare il disagio giovanile e le tossicodipendenze, e’ 
autorizzata a concedere finanziamenti straordinari alle Aziende per i 
servizi sanitari della regione per progetti finalizzati che prevedano 
la stipula di convenzioni con soggetti professionalmente preparati, 
organizzati in forme di volontariato e non, oggi meglio identificati 
come “operatori di strada”.
26.               Le Aziende per i servizi sanitari che intendano avvalersi di 
detti finanziamenti devono presentare entro il 31 marzo di ogni anno 
alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - 
Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad 
alta integrazione sanitaria, il progetto che intendono attuare e un 
preventivo di massima della spesa. I finanziamenti di cui al comma 25 
possono essere concessi ed erogati in via anticipata ed in un’unica 
soluzione. I decreti di concessione del finanziamento ne stabiliscono 
i termini e le modalita’ di rendicontazione in conformita’ alle 
disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge 
regionale 23/1997.
27.               Per le finalita’ previste dal comma 25 e’ autorizzata la spesa di 
lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di 
base 19.1.41.1.929 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000 con 
riferimento al capitolo 4732 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
28.               Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, 
l’Amministrazione regionale provvede alla revisione della vigente 
legislazione in materia di assistenza ai soggetti anziani non 
autosufficienti, ai fini di ampliare la rete delle strutture di 
accoglienza e di garantire l’uniformita’ di trattamento assistenziale 
ed economico su tutto il territorio regionale ai predetti soggetti.
29.               Per le finalita’ previste dall’articolo 13, comma 4, della legge 
regionale 10/1997, come modificato dal comma 20, lettera a), e’ 
autorizzata la spesa complessiva di lire 96.000 milioni, suddivisa in 
ragione di lire 32.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 
2002, a carico dell’unita’ previsionale di base 12.1.41.1.285 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 
4499 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli 
adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati 
alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - 
Servizio della finanza sanitaria.
30.               Al fine di consentire la definizione dei rapporti economici fra 
le Aziende ospedaliere regionali e le Universita’ ubicate nel 
territorio regionale relativamente all’attivita’ assistenziale 
prestata, nel periodo dall’1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, dal 
personale medico universitario nell’ambito del servizio sanitario 
regionale, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle 
predette Aziende un finanziamento straordinario di lire 2.800 milioni. 
Gli adempimenti connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati 
alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche sociali - 
Servizio della finanza sanitaria.
31.               Per le finalita’ previste dal comma 30 e’ autorizzata la spesa di 
lire 2.800 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 
2000, con riferimento al capitolo 4365 del Documento tecnico allegato 
ai bilanci medesimi.
32.               Nell’ambito delle finalita’ previste dall’articolo 50, comma 1, 
della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, l’Amministrazione 
regionale e’ autorizzata a concedere all’Istituto Caccia - Burlo 
Garofalo di Trieste contributi pluriennali per la durata di dieci anni 
a sollievo degli oneri in linea capitale ed interessi relativi 
all’ammortamento del mutuo che l’Istituto stipula per la realizzazione 
del secondo lotto del piano di recupero urbano “Via Flavia”.
33.               La Giunta regionale determina in via preventiva, su proposta 
dell’Assessore alle finanze, le condizioni relative al mutuo di cui al 
comma 32.
34.               La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 32 
e’ presentata alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle 
sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata della deliberazione 
dell’Ente di assunzione del mutuo e dell’atto di adesione 
dell’Istituto mutuante.
35.               Per le finalita’ previste dal comma 32 e’ autorizzato a decorrere 
dall’anno 2001 il limite d’impegno decennale di lire 200 milioni 
annui, con l’onere di lire 400 milioni, corrispondente alle annualita’ 
autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unita’ previsionale 
di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al 
capitolo 4879 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo. 
L’onere relativo alle annualita’ dal 2003 al 2010 fa carico alle 
corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni 
medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti 
tecnici agli stessi allegati.
36.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere 
all’Universita’ degli studi di Udine un contributo straordinario, per 
un importo massimo di lire 150 milioni, e comunque non superiore al 50 
per cento della spesa sostenuta, a titolo di concorso nelle spese 
relative all’organizzazione della riunione tecnico-scientifica del 
Nord Italian Transplant - NITp - in materia di trapianti d’organo, da 
tenersi nell’anno 2000.
37.               La concessione del contributo e’ disposta previa istanza da 
presentare alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali - Servizio della finanza sanitaria, corredata del programma 
dell’iniziativa e del preventivo della spesa complessiva prevista, dal 
quale risultino le modalita’ del suo finanziamento. All’erogazione si 
provvede previa acquisizione della dichiarazione di cui all’articolo 
7, comma 2, della legge regionale 23/1997, corredata della 
documentazione dimostrativa dell’intera spesa sostenuta e del suo 
finanziamento.
38.               Per le finalita’ previste dal comma 36 e’ autorizzata la spesa di 
lire 150 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di 
base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con 
riferimento al capitolo 4520 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
39.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere 
all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie un contributo 
“una tantum” per l’adeguamento della sede di Campoformido, previa 
acquisizione della proprieta’ dalla Provincia di Udine, alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro.
40.               Il contributo di cui al comma 39 e’ concesso previa presentazione 
della domanda alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali - Servizio della finanza sanitaria, corredata della 
documentazione comprovante l’acquisizione della proprieta’ 
dell’immobile. L’erogazione e’ disposta sulla base della presentazione 
del progetto esecutivo, approvato secondo la normativa regionale 
vigente.
41.               Per le finalita’ previste dal comma 39 e’ autorizzata la spesa di 
lire 500 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di 
base 12.2.41.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con 
riferimento al capitolo 4674 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
42.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Centro 
solidarieta’ giovani di Udine e all’Opera Villaggio del fanciullo di 
Trieste un contributo straordinario pluriennale, per un periodo non 
superiore agli anni dieci, al fine di consentire l’adeguamento delle 
proprie strutture ovvero di quelle in loro possesso per un periodo non 
inferiore a dieci anni alle normative vigenti in materia di 
antincendio, di antinfortunistica, di adeguamento impiantistico e di 
superamento delle barriere architettoniche nonche’ di adattamento 
funzionale per lo svolgimento degli scopi statutari.
43.               Le richieste per la concessione dei contributi di cui al comma 42 
sono presentate alla Direzione regionale della sanita’ e delle 
politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e 
per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere 
corredate di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici 
di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i 
costi degli interventi finanziabili.
44.               La concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 42 
sono disposte con l’osservanza delle procedure previste dalla legge 
regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Sugli immobili per l’adeguamento dei 
quali sono concessi i contributi di cui al comma 42 e’ costituito 
vincolo decennale di destinazione d’uso.
45.               Per le finalita’ previste dal comma 42 e’ autorizzato a decorrere 
dall’anno 2001 il limite d’impegno decennale di lire 600 milioni 
annui, con l’onere di lire 1.200 milioni corrispondente alle 
annualita’ autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unita’ 
previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento 
al capitolo 4877 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo. 
L’onere relativo alle annualita’ autorizzate dal 2003 al 2010 fa 
carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base per gli anni 
medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti 
tecnici agli stessi allegati.
46.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere 
all’Associazione EMET un contributo straordinario pluriennale, per un 
periodo non superiore ad anni dieci, al fine di consentire il recupero 
e l’adeguamento funzionale degli immobili di proprieta’ siti a 
Torreano di Martignacco da destinare a comunita’ alloggio.
47.               La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 46 
e’ presentata alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle 
sociali ad alta integrazione sanitaria, entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, e deve essere 
corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici 
di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i 
costi degli interventi finanziabili.
48.               La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 46 
sono disposte con l’osservanza delle procedure di cui alla legge 
regionale 46/1986 e successive modifiche ed integrazioni. Sugli 
immobili per la ristrutturazione e l’adeguamento dei quali e’ concesso 
il contributo di cui al comma 46, e’ costituito vincolo decennale di 
destinazione d’uso.
49.               Per le finalita’ di cui al comma 46 e’ autorizzato, a decorrere 
dall’anno 2001, il limite di impegno decennale di lire 40 milioni, con 
l’onere di lire 80 milioni corrispondente alle annualita’ autorizzate 
per gli anni 2001 e 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 
13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 4880 
del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo 
alle annualita’ autorizzate dal 2003 al 2010 fa carico alle 
corrispondenti unita’ previsionali di base per gli anni medesimi, con 
riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli 
stessi allegati.
50.               L’Amministrazione regionale finanzia la concessione alle famiglie 
di soggetti cerebrolesi, che seguono il metodo terapeutico G. Doman, 
di un contributo annuo dell’importo massimo di lire 25 milioni.
51.               Il contributo di cui al comma 50 e’ erogato in un’unica soluzione 
dai Comuni di residenza delle famiglie interessate, su istanza delle 
stesse, corredata della documentazione attestante la diagnosi, 
l’utilita’ del metodo terapeutico citato, nonche’ le spese sostenute a 
decorrere dall’1 gennaio 2000.
52.               Gli oneri conseguenti al disposto del comma 51 sono interamente 
rimborsati ai Comuni dall’Amministrazione regionale sulla base di 
apposita dichiarazione attestante le spese sostenute. Gli adempimenti 
connessi all’attuazione dell’intervento sono demandati alla Direzione 
regionale della sanita’ e delle politiche sociali - Servizio per le 
attivita’ socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta 
integrazione sanitaria.
53.               Per le finalita’ previste dal combinato disposto di cui ai commi 
50 e 52 e’ autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, 
suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 
2000 al 2002, a carico dell’unita’ previsionale di base 13.1.41.1.244 
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli 
anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al 
capitolo 4810 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla 
Fondazione Casa di riposo di Cordenons un contributo annuo costante di 
lire 14.900.000 per la durata di venti anni per la realizzazione di 
interventi finalizzati alla delimitazione dell’area di pertinenza al 
fine di aumentare e garantire i requisiti di sicurezza della 
struttura. Gli adempimenti connessi all’attuazione degli interventi 
sono demandati alla Direzione regionale della sanita’ e delle 
politiche sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e 
per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria.
55.               Per le finalita’ previste dal comma 54 e’ autorizzato a decorrere 
dall’anno 2000 il limite di impegno ventennale di lire 14.900.000 
annui, con l’onere di lire 44.700.000 relativo alle annualita’ 
autorizzate dal 2000 al 2002 a carico dell’unita’ previsionale di base 
13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con 
riferimento al capitolo 4878 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi. L’onere relativo alle annualita’ dal 2003 al 2019 fa carico 
alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli 
anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei 
Documenti tecnici agli stessi allegati.
56.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle 
associazioni senza scopo di lucro, convenzionate con le Aziende per i 
servizi sanitari, per lo svolgimento delle attivita’ previste dalla 
legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, e successive modifiche ed 
integrazioni, contributi in conto capitale per l’acquisto della sede, 
nella misura del 50 per cento della spesa.
57.               Per le finalita’ previste dal comma 56 e’ autorizzata la spesa di 
lire 300 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di 
base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con 
riferimento al capitolo 4672 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
58.               L’articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, e’ 
sostituito dal seguente:
<<Art. 10
(Misura dell’indennita’ di residenza)
1.                 L’indennita’ di residenza, prevista dalle leggi 8 marzo 1968, n. 
221, e 5 marzo 1973, n. 40, per le farmacie rurali ubicate in 
localita’ con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, rientranti 
in zone classificate montane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 
991, e successive modificazioni ed integrazioni, o in zone 
classificate depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e’ 
fissata nelle seguenti misure:
a)                 lire 25 milioni annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
b)                 lire 20 milioni annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
c)                 lire 15 milioni annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti;
d)                 lire 10 milioni annue per popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti.
2.                 Per le farmacie rurali, ubicate in localita’ con popolazione non 
superiore a 5.000 abitanti, non rientranti in zone montane o depresse, 
l’indennita’ di residenza e’ ridotta del 20 per cento rispetto alle 
misure indicate nel comma 1.
3.                 Qualora il volume d'affari, ai fini IVA, relativo all’anno 
precedente a quello di riferimento, superi l’importo di lire 300 
milioni, l’indennita’ di cui ai commi 1 e 2 e’ determinata operando le 
seguenti riduzioni percentuali per scaglioni:
a)                 da lire 300.000.001 fino a lire 400.000.000, 30 per cento;
b)                 da lire 400.000.001 fino a lire 500.000.000, 40 per cento;
c)                 da lire 500.000.001 fino a lire 600.000.000, 50 per cento.
4.                 Non spetta alcuna indennita’ quando il suddetto volume d'affari 
superi l’importo di lire 600 milioni.
5.                 La misura dell’indennita’ di residenza e’ rideterminata ogni anno 
sulla base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati accertate dall’ISTAT.
6.                 Qualora la conduzione delle farmacie abbia fatto capo agli aventi 
diritto solo per parte dell’anno considerato, la rispettiva indennita’ 
viene proporzionalmente ridotta e commisurata in dodicesimi 
dell’ammontare annuo spettante non tenendo conto delle frazioni di 
mese inferiori a sedici giorni.
7.                 L’indennita’ di residenza e’ erogata dalle Aziende per i servizi 
sanitari entro e non oltre il mese di febbraio dell’anno successivo a 
quello di riferimento.>>.
59.               Le disposizioni di cui al comma 58 hanno effetto a decorrere 
dall’1 gennaio 2000.
60.               L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere 
all’Ospizio marino di Grado un contributo “una tantum” per 
l’adeguamento e la ristrutturazione della sede storica dell’Istituto.
61.               Il contributo di cui al comma 60 e’ concesso previa presentazione 
della domanda alla Direzione regionale della sanita’ e delle politiche 
sociali - Servizio per le attivita’ socio-assistenziali e per quelle 
sociali ad alta integrazione sanitaria, corredata della documentazione 
connessa ai lavori di ristrutturazione della sede. L’erogazione e’ 
disposta sulla base della presentazione del progetto esecutivo, 
approvato secondo la normativa regionale vigente.
62.               Per le finalita’ previste dal comma 60 e’ autorizzata la spesa di 
lire 700 milioni per l’anno 2000 a carico dell’unita’ previsionale di 
base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con 
riferimento al capitolo 4881 del Documento tecnico allegato ai bilanci 
medesimi.
63.               Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a 
ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C, allegata alla presente 
legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione 
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del 
bilancio per l’anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di 
spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del 
Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle 
variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le 
corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con 
proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla 
corrispondente unita’ previsionale di base del bilancio per gli anni 
medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo 
Documento tecnico di accompagnamento.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 59 del 1981 Articolo 10

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 49 del 1993 Articolo 12

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 49 del 1993 Articolo 14

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 49 del 1993 Articolo 14

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 5 del 1994 Articolo 79

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 12 del 1994 Articolo 17

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 12 del 1995 Articolo 16

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 9 del 1996 Articolo 35

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 10 del 1997 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 81 del 1978

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 46 del 1986

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 39 del 1995 Articolo 50

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 23 del 1997 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA Numero 9 del 1999 Articolo 50

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 991 del 1952

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 614 del 1966

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 221 del 1968

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1204 del 1971

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 40 del 1973

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 546 del 1987

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